I BONUS SOCIALI

I bonus sociali luce e gas per disagio economico, nonché il bonus elettrico per disagio fisico costituiscono una misura introdotta dalla normativa nazionale, attuata con provvedimenti dell’Autorità di settore, volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale per i nuclei familiari in condizioni di disagio fisico ed economico.

 

Bonus elettrico per disagio fisico

Possono ottenere il bonus elettrico per disagio fisico tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita. Le apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011. L’accesso al bonus elettrico per disagio fisico è subordinato alla presentazione di apposita domanda presso i Comuni o i CAF abilitati. Il bonus sociale per disagio fisico è cumulabile con i bonus per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità. Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul bonus per disagio fisico, visita la pagina dedicata di ARERA.

 

Bonus sociale per la fornitura di luce e gas per i clienti in stato di disagio economico

Il bonus sociale per la fornitura di luce e gas sono riconosciuti ai nuclei familiari che si trovano in condizione di disagio economico sulla base del proprio reddito e della numerosità dei componenti. Lo stato di disagio economico è attestato dall’INPS sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata dal cliente domestico diretto e indiretto, secondo quanto previsto dalla normativa in materia. Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale elettrico e/o di un solo bonus sociale gas per ogni anno di competenza. L’INPS trasmette mensilmente al Gestore del SII una comunicazione contenente l’elenco dei nuclei familiari ISEE che risultano in condizioni di disagio economico, in base alle DSU attestate dalla stessa INPS nel mese precedente.

L’elenco è suddiviso nelle seguenti classi di agevolazione:

 

Erogazione del bonus per la fornitura di energia elettrica in presenza di disagio economico

goEnergy S.r.l. riceve dal Gestore del SII (Acquirente Unico), sulla base di quanto accertato dall’INPS, le informazioni relative all’ammontare del bonus e al periodo di validità: l’ammontare sarà corrisposto in bolletta, in rate mensili, come compensazione sulla spesa per l’energia elettrica. Il Bonus è inserito nella prima bolletta utile successiva alla comunicazione del Gestore del SII (Acquirente Unico) e ciascuna bolletta riporta le quote mensili relative al periodo di fatturazione. Quando è presente il bonus, in bolletta viene inserita un’apposita comunicazione, l’importo in detrazione è esposto nella sezioneDettaglio Importi alla voce Bonus Sociale. Inoltre, in ciascuna bolletta nella quale venga riconosciuta la compensazione della spesa per disagio economico è inserita la seguente dicitura: “La sua fornitura è ammessa al bonus sociale elettrico per disagio economico ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e del decreto legge 26 ottobre 2019, 124/19”.

 

Erogazione del bonus per la fornitura di gas naturale in presenza di disagio economico

La compensazione è riconosciuta per le forniture di gas naturale distribuito tramite rete di distribuzione locale, sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale definiti clienti domestici diretti, sia ai clienti che utilizzano impianti condominiali definiti clienti domestici indiretti. In particolare:

  • il cliente diretto è un cliente titolare, in qualità di persona fisica, di un contratto di fornitura in un punto di riconsegna che utilizza il gas naturale in abitazioni a carattere familiare (fornitura individuale);
  • il cliente indiretto è il cliente non direttamente titolare di un contratto di fornitura che utilizza il gas naturale per i propri usi domestici attraverso un impianto di tipo condominiale (fornitura centralizzata). Il titolare della fornitura centralizzata può essere sia una persona fisica o anche una persona giuridica (il condominio).

Per i clienti domestici diretti, goEnergy S.r.l. riceve dal Gestore del SII (Acquirente Unico), sulla base di quanto accertato dall’INPS, le informazioni relative all’ammontare del bonus e al periodo di validità: l’ammontare sarà corrisposto in bolletta, in rate mensili, come compensazione sulla spesa per il consumo gas. Il Bonus è inserito nella prima bolletta utile successiva alla comunicazione del Gestore del SII (Acquirente Unico) e ciascuna bolletta riporta le quote mensili relative al periodo di fatturazione.

Quando è presente il bonus, in bolletta viene inserita un’apposita comunicazione, l’importo in detrazione è esposto nella sezione “Dettaglio Importi” alla voce “Bonus Sociale”. Inoltre, in ciascuna bolletta nella quale venga riconosciuta la compensazione della spesa per disagio economico è inserita la seguente dicitura: “La sua fornitura è ammessa al bonus sociale gas per disagio economico ai sensi del decreto-legge 185/08 e del decreto-legge 26 ottobre 2019, 124/19”.

Per i clienti domestici indiretti, l’erogazione del bonus non è automatica, ma soggetta ad una verifica da parte del Gestore del SII (Acquirente Unico), il quale entro la fine di ciascun mese, invia apposita comunicazione al dichiarante la DSU al fine di informarlo in merito al diritto al bonus sociale gas su una fornitura di gas centralizzata. Nella predetta comunicazione vengono indicate le modalità con cui il dichiarante la DSU può attestare ai sensi del DPR 445/2000 l’utilizzo di una fornitura di gas centralizzata e indicare il relativo codice PDR. Il bonus sociale gas è riconosciuto ai clienti domestici indiretti attraverso la corresponsione di un contributo una tantum, tramite bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU (beneficiario).

 

Durata e decorrenza dei bonus sociali

Il bonus sociale è riconosciuto per dodici mesi (periodo di agevolazione) a decorrere dalla data determinata dal Gestore del SII (Acquirente Unico). Il periodo di agevolazione del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas decorre dal primo giorno del mese in cui il Gestore del SII effettua le verifiche di propria competenza e notifica all’impresa di distribuzione, all’Utente del dispacciamento/Utente della distribuzione e al venditore abbinati al POD/PDR o, per i clienti domestici indiretti, a CSEA, le informazioni necessarie ai fini della corresponsione dell’agevolazione.Qualora il Gestore del SII (Acquirente Unico) riceva dall’INPS un flusso informativo relativo a nuclei familiari ISEE che hanno già in corso un’agevolazione in virtù di un’attestazione ISEE rilasciata l’anno precedente, il medesimo Gestore del SII (Acquirente Unico) fa decorrere il nuovo bonus sociale, in continuità, al termine del periodo di agevolazione del bonus in corso.  Nel caso di nuclei familiari ISEE che hanno già in corso un’agevolazione in virtù di un’attestazione ISEE rilasciata l’anno precedente, qualora il Gestore del SII (Acquirente Unico) riceva dall’INPS il flusso informativo relativo al nucleo familiare ISEE agevolabile successivamente al penultimo mese del periodo di agevolazione del bonus precedente, la continuità nella corresponsione dell’agevolazione non potrà essere garantita, atteso che il periodo di agevolazione del bonus sociale elettrico e del bonus sociale gas decorre dal primo giorno del mese in cui il Gestore del SII (Acquirente Unico) effettua le verifiche di propria competenza.

 

Variazioni delle condizioni rilevanti per l’ammissione al bonus sociale

In caso di disattivazione della fornitura del cliente domestico diretto prima del termine del periodo di agevolazione, nonché nei casi di voltura contrattuale prima del suddetto termine, goEnergy S.r.l.  provvede a corrispondere nella bolletta di chiusura del rapporto contrattuale la quota del bonus sociale residua a completamento dell’intero periodo di agevolazione. Né il cliente domestico diretto interessato, né alcun altro componente del medesimo nucleo familiare ISEE hanno titolo a beneficiare di un nuovo bonus sociale della stessa tipologia (elettrico/gas) per il medesimo anno di competenza. Eventuali variazioni della numerosità del nucleo familiare ISEE e, per i clienti gas, della categoria d’uso del gas e della zona climatica, prima del termine del periodo di agevolazione, possono trovare applicazione a partire dal successivo periodo di agevolazione. Analogamente, in caso di clienti domestici indiretti. Il cliente domestico indiretto e ogni altro componente del suo nucleo familiare ISEE di appartenenza, che nel corso del periodo di agevolazione divenga cliente domestico diretto, non ha titolo a beneficiare di un nuovo bonus sociale gas per il medesimo anno di competenza. Nel caso in cui il punto di prelievo/di riconsegna cui è applicato il bonus sociale elettrico/gas sia oggetto di switching o di variazione del venditore nel corso del periodo di agevolazione è garantita la continuità di erogazione del bonus.

 

Attenzione!

Dall’1 gennaio 2024 l’attivazione e il rinnovo di nuovi bonus sociali per disagio economico può avvenire solo in favore di nuclei familiari con attestazione ISEE 2024 non superiore a 9.530 €, oltre che di nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e ISEE 2024 non superiore a 20.000 €. Si precisa, tuttavia, che nel corso del 2024 hanno ancora diritto a beneficiare del bonus sociale anche nuclei familiari la cui attestazione ISEE relativa all’anno 2023 sia compresa tra 9.530 e 15.000 € (c.d. “classe d”, definita dall’articolo 2, comma 1, della deliberazione 188/2022/R/eel) per tutta la durata prevista dell’agevolazione. In continuità con quanto disposto nel 2023 con le deliberazioni 23/2023/R/com, 134/2023/R/com, 297/2023/R/com e 429/2023/R/com, l’entità delle componenti compensative CCE e CCG erogate nel 2024 ai clienti rientranti nella suddetta “classe d” deve essere pari all’80% di quella stabilita dalla deliberazione 633/2023/R/com per i beneficiari appartenenti alle “classi a e b” di cui all’articolo 4, comma 1, dell’allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com.

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